Monreale, come tutti gli altri Comuni della provincia di Palermo, da giorno 11 aprile e fino al 22 aprila sarà in zona rossa. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha appena firmato l’ordinanza che dispone il semi lockdown in tutti i Comuni dell’Area Metropolitana di Palermo che ha superato la soglia critica.
Ecco cosa prevede la zona rossa a Monreale e in tutti i Comuni della provincia, come disposto dal Deecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo.
- Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
- Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, a eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.
- Scuole aperte, in Dad dalla seconda media in poi. Sospesi gli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità); commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
- Aperti negozi di generi alimentari e di prima necessità.
- Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, a eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
- È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, mantenendo la distanza interpersonale di due metri.
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
- Per le attività dei servizi di ristorazione resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio , nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (bar) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24. (Barbieri, parrucchieri, centri estetici chiusi)
- È assicurato in presenza lo svolgimento:
– dei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti);
– dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia (materna);
– dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari);
– dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media).