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San Giuseppe Jato e San Cipirello dichiarate Zona Rossa da Musumeci

Le misure restrittive resteranno in vigore fino a giovedì 11 marzo

I due Comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato da giovedì saranno “zona rossa”. Lo ha deciso il presidente della Regione, Nello Musumeci che ha firmato un’ordinanza apposita.

La zona rossa entrerà in vigore da giovedì 25 febbraio come prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, appena pubblicata sul portale istituzionale.

Il provvedimento è stato deciso d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza – viste le note dei Comuni e le relazioni del dipartimento di Prevenzione dell’Asp. La zona rossa servirà  a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del Coronavirus nel due centri. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a giovedì 11 marzo.

Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari e per il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza. Ammessi anche l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Inoltre, rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Disposto il divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, a eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese.

Sospese tutte le attività: didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado; degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità); commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali). Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio (generi alimentari e di prima necessità).

Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Nei giorni festivi è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, a eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

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