Il TAR Sicilia respinge il ricorso dei candidati al Concorso per Assistenti Sociali

Un gruppo di 57 candidati al concorso pubblico per 33 posti di Assistente Sociale, bandito congiuntamente dai Comuni di Palermo e Monreale, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (TAR Sicilia) contro l’esito della prova scritta. I ricorrenti, rappresentati dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, contestavano diversi aspetti della procedura concorsuale, tra cui la composizione della Commissione esaminatrice, il contenuto delle domande della prova scritta e la valutazione delle stesse. Il ricorso mirava all’annullamento dell’elenco degli idonei, alla ripetizione della prova scritta e al risarcimento del danno.
La decisione del TAR
Il TAR Sicilia, Sezione Quarta, con ordinanza del 19 dicembre 2024, ha respinto la domanda cautelare presentata dai ricorrenti. La dott.ssa Anna Pignataro, relatrice del caso, ha ritenuto che il ricorso non fosse supportato dal necessario *fumus boni iuris* (parvenza di fondatezza del diritto). Il Tribunale ha motivato la decisione evidenziando, in primo luogo, la correttezza della nomina dei componenti della Commissione, scelta in base a un accordo di collaborazione tra il Comune di Monreale e l’Università degli Studi di Palermo. Secondo il TAR, le competenze dei membri della Commissione, composta da professori universitari e dirigenti comunali, appaiono conformi ai requisiti previsti dalla normativa, pur non essendo specificamente esperti nel settore del servizio sociale.
Le questioni relative alla prova scritta

Il TAR ha inoltre respinto le contestazioni relative al contenuto della prova scritta. I ricorrenti lamentavano la presenza di quesiti attinenti alla “psicologia sociale”, materia non espressamente indicata nel bando, e l’assenza di domande relative alla “psicologia della comunità”, prevista invece tra le materie d’esame. Il Tribunale ha ritenuto tali censure infondate, argomentando che la psicologia della comunità può essere considerata una sottodisciplina della psicologia sociale, condividendone i quadri teorici e i metodi di ricerca. Pertanto, la presenza di domande di psicologia sociale non sarebbe in contrasto con il bando di concorso.
Ulteriori rilievi del TAR
Infine, il TAR ha giudicato generiche e non supportate da prove le contestazioni relative al contenuto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice. Inoltre, il Tribunale ha escluso la sussistenza del *periculum in mora* (pericolo di danno grave e irreparabile), ritenendo che la sospensione della procedura concorsuale, già in fase di valutazione dei titoli, non avrebbe portato alcun vantaggio ai ricorrenti. Per questi motivi, il TAR Sicilia ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese legali tra le parti costituite.